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CLONAZIONE DEL BANCOMAT e RESPONSABILITà DELLA BANCA

A seguito delle diverse segnalazione di casi di clonazione di Bancomat e Bonco Posta, ricordiamo agli associati e ai consumatori che siano stati vittime di una simile truffa che la legge consente di rivendicare il proprio diritto al risarcimento dei danni subiti nei confronti dell'istituto di credito.
Secondo l'orientamento assunto a riguardo dai giudici della Cassazione, "la banca può essere responsabile del malfunzionamento del Bancomat e della clonazione della carta di credito".
Tale principio è stato stabilito con sentenza del 2007 (sentenza n. 13777/07) su ricorso di una correntista che si era visto prima catturare il Bancomat, poi clonare la scheda e, infine,
diminuire il conto di alcuni milioni di euro.
Secondo i Giudici della Cassazione la Banca, svolgendo attività professionale, deve usare la diligenza richiesta dall’art. 1176 comma 2 del codice civile nei confronti dei propri clienti adottando le misure necessarie ad evitare manomissioni e deve adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti.
In altri termini la norma in questione non ritiene sufficente che il professionista si comporti con la diligenza del buon padre di famiglia (cioè con la diligenza media), ma prevede una diligenza aggravata, da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.
Difatti, precisano i Giudici, "svolgendo attività professionale, la banca deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati". Conseguentemente, precisa la Corte "la banca emittente della carta bancomat è responsabile, fino a prova contraria, dell'approntamento dei mezzi meccanici, della loro idoneità e del loro funzionamento e, comunque, degli errori dovuti a dolo o colpa grave".

Il rischio di prelievi illeciti incombe, pertanto, sull´istituto di credito che fornisce il servizio bancomat (o anche la carta di credito).
Non dovrebbero sussistere particolari problemi per il risarcimento nel caso in cui la banca disponga di una copertura assicurativa; in caso contrario, e di fronte al rifiuto della banca stessa a risarcire il danno patito, si consiglia di insistere, al limite anche attraverso l´intervento di un legale, affinché il danno venga risarcito.
Presupposto indispensabile per ottenere il risarcimento del danno è la dimostrazione, ad opera dell´utilizzatore, di avere tenuto la dovuta diligenza nell´uso o nella conservazione della carta (esempio: la carta puó essere utilizzata esclusivamente dal suo titolare o da chi ne sia stato debitamente autorizzato )Per provare la propria diligenza il correntista puó al limite fare richiesta di acquisizione delle immagini a circuito chiuso filmate dalle telecamere esitenti ormai in ogni postazione bancomat.

I CONSIGLI DI FEDERCONSUMATORI:
1) guardarsi sempre intorno quando si fanno operazioni di prelievo presso gli sportelli.
2) fare attenzione a qualsiasi anomalia che si dovesse riscontrare nei sistemi elettronici utilizzati (tastiera, spazio in cui si infila la tessera magnetica).
3) effettuare controlli frequenti della lista movimenti inerenti il proprio conto corrente per verificare anomali prelievi o addebiti.

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