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CANONE RAI:





E'possibile disdire l'abbonamento RAI???

L’obbligo di pagare il canone di abbonamento RAI è previsto dall’art. 1 del R.D.L. n. 246/38.....si tratta di una Legge emanata dal governo Mussolini, in base alla quale l’obbligo di pagare il canone sorge a seguito “della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo”.

Questo significa, in altre parole, che chiunque possieda uno o più apparecchi televisivi deve, per legge, pagare il canone di abbonamento TV.
E trattandosi di un'imposta sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.

APPROFITTIAMO di QUESTA SEDE per dare pubblicamente risposta agli ulteriori quesiti posti dal sig. Carlo e dalla sig.ra Tecla in Cara Federconsumatori ti scrivo:

  • Se il titolare dell'abbonamento si trasferisce in una casa di riposo?
    In questo caso si può legittimamete chiedere l'annullamento dell'abbonamento inviandoi una lettera raccomandata all'indirizzo: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TORINO 1 S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - Casella Postale 22 - 1012 Torino. (indicando i dati della casa si riposo e l'inizio della degenza).
  • Si deve pagare il Canone anche nella seconda casa?
    NO!!!! A partire dal 1990 (art. 27 com.2 della Legge 6/8/90 n. 223) non si deve più pagare il canone TV nella seconda casa. La legge infatti ha stabilito che il titolare dell’abbonamento e i suoi familiari possono tenere uno o più apparecchi televisivi presso qualsiasi loro residenza o dimora, anche secondaria.
    Pertanto chi era titolare di più abbonamenti quindi, può inviare una comunicazione al S.A.T., Sportello Abbonamenti TV della RAI, chiedendo l’annullamento di uno di essi
    ....e la restituzione dei canoni pagati e non dovuti!!!

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