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Contratti a distanza


Offerte vantaggiose di piani tariffari per utenze residenziali, connessioni ad internet veloci ed economiche....noi consumatori, oggetto delle attenzioni delle società di telefonia che propongono allettanti offerte e promozioni, siamo il più delle volte colti di sorpresa e non sempre abbiamo il modo e il tempo di valutare la convenienza ma soprattutto le conseguenze giuridiche di offerte e proposte solitamente precedute da trattative “a distanza”, cioè senza che vi sia, durante tutta l’operazione, un contatto diretto fra il consumatore e il fornitore.
Secondo la legge il consumatore in tal modo raggiunto da una proposta contrattuale, deve essere posto nella condizione di poterne valutare pienamente la convenienza. Proprio per questo motivo, il Legislatore ha introdotto a carico dell’operatore telefonico un OBBLIGO di PREVENTIVA INFORMAZIONE teso a tutelare il consumatore:


  • Nel caso di contatto telefonico l’operatore all’atto della comunicazione è tenuto ad indicare in modo chiaro la propria identità e lo scopo commerciale della telefonata.

  • In ogni caso il consumatore ha diritto ad essere informato in modo
    chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto:
    - sulle caratteristiche essenziali del servizio o del bene;
    - sul prezzo del servizio e le eventuali spese di consegna;
    - sulle modalità di pagamento e di consegna del bene;
    - sull’esistenza del diritto di recesso e sulle modalità per esercitarlo (tempi di restituzione del bene );
    - sulla durata della validità dell’offerta e del prezzo;
    - sulla durata minima della prestazione del servizio nel caso di servizi ad esecuzione continuata.

Bisogna tenere infine presenti le seguenti regole:


1) La conclusione di un contratto a distanza si perfeziona SOLO quando il consumatore “manifesta espressamente il proprio consenso” alla proposta avanzata dal fornitore.Va precisato, infatti, che la mancanza di una volontà espressa del consumatore NON PUò MAI essere
considerata come un’accettazione della proposta del servizio telefonico offerto dall’operatore.
2) Prima dell’inizio della fornitura del servizio attivato o del ricevimento del bene ordinato, il consumatore ha diritto a ricevere un DOCUMENTO che contenga le informazioni sopra elencate e ne consenta la conservazione e la rapida consultazione.
3) Il fornitore deve eseguire l’ordinazione del consumatore, compresa di tutte
le modalità anche accessorie, entro 30 giorni, calcolati a partire dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la richiesta da parte dell’utente. Ogni termine superiore a questo periodo di tempo, che non sia stato concordato e che sia ad evidente favore del solo fornitore, deve pertanto
considerarsi privo di validità.
ATTENZIONE: l’invio di prodotti, se non dietro specifica richiesta dal cliente, è quindi vietato, a meno che non si tratti di campioni o di omaggi che non comportano vincoli e spese per il consumatore.

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